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Il diritto al mantenimento del coniuge separato – Assegno divorzile

Lo Studio Legale Cecatiello presta molta attenzione ad ogni aspetto della separazione nella convinzione che il cliente, che spesso si trova in una situazione di difficoltà, debba essere consigliato al meglio. Gli aspetti economici della separazione sono molto importanti in quanto un buon accordo economico dà la possibilità di guardare serenamente al futuro.

Le condizioni economiche della separazione possono infatti influenzare profondamente la vita degli ex coniugi e mutare il loro destino.

E’ per questo motivo che lo Studio fa un’attenta e dettagliata analisi delle condizioni patrimoniali facendo idonee ricerche anche patrimoniali e avvalendosi dell’operato di consulenti ed esperti.

In base alla legge, l’assegno di mantenimento al coniuge cui non sia addebitabile la separazione è condizionato alla mancanza di adeguati redditi propri (art. 156 primo comma cod. civ.) e la sua quantificazione è determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato (secondo comma).

Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.

Benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita ed anche il diretto godimento di beni, il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo “standard” di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.

L’assegno divorzile

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, il giudice può ordinare a carico di un coniuge la corresponsione all’altro di un assegno periodico, detto assegno divorzile (art. 5 della legge divorzile, 1 dicembre 1970, n. 898). Perché il giudice si pronunci in tal senso debbono ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.
Occorre chiarire che l’assegno divorzile ha presupposti e finalità differenti dall’assegno di mantenimento previsto in sede di separazione e dai c.d. alimenti.

L’assegno divorzile trova fondamento su presupposti diversi:

  • una componente assistenziale, per far sì che il coniuge economicamente più debole possa continuare a mantenere il tenore di vita che avrebbe mantenuto se il matrimonio non si fosse sciolto;
  • una componente risarcitoria, qualora all’altro coniuge sia addebitabile la fine del matrimonio;
  • una componente compensatoria, che possa considerare e rivalutare gli apporti di entrambi i coniugi allo sviluppo anche economico della famiglia.

La finalità principale e quella per la quale viene concesso più di frequente è quella assistenziale, in particolare quando viene accertata l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge a conservargli un tenore di vita pari a quello tenuto in costanza di matrimonio.
Lo scopo della norma è quello di ridurre al minimo gli effetti pregiudizievoli della fine del matrimonio, consentendo al coniuge che più potrebbe risentirne di mantenere inalterata la qualità della sua vita.
Il tenore di vita a cui bisogna far riferimento è quello vissuto in costanza di matrimonio, quando l’apporto economico e la più generale collaborazione dei coniugi erano finalizzati al comune obiettivo di migliorare le condizioni patrimoniali della famiglia.
Il calcolo dell’assegno divorzile può anche effettuarsi tenendo conto del tenore di vita che viene raggiunto dal coniuge anche dopo la separazione, quando esso appare come la naturale conseguenza degli impegni e degli sforzi apportati da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio. Si tratta del caso in cui il sostegno economico o materiale di un coniuge ha consentito all’altro, durante il matrimonio, di migliorare se stesso giungendo, dopo la fine del matrimonio, a raggiungere una posizione economico-sociale elevata, il coniuge beneficiario avrà diritto a percepire un assegno che tenga conto anche della nuova situazione economica venutasi a creare in capo all’altro coniuge.

 

Armando Cecatiello, Avvocato Milano e Roma.
Studio Legale Cecatiello, specializzato in diritto di famiglia, avvocato matrimonialista, avvocato divorzista, mantenimento/affidamento minori.