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Divorziare senza separarsi

Nel nostro ordinamento per poter chiedere il divorzio è necessario che i coniugi siano separati.
Esistono però dei casi in cui è possibile ottenere direttamente una sentenza di divorzio senza prima procedere con la separazione.

Devono concorrere le cause previste dall’art. 3 della legge sul divorzio ( L. 898/1970)

Sono ipotesi tassative, vediamo quali:
1) dopo la celebrazione del matrimonio l’altro coniuge è stato condannato con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
• a qualsiasi pena detentiva riportata per il delitto di incesto, di violenza carnale, di atti di libidine violenta, di ratto al fine di libidine e di ratto di persone minore degli anni quattordici o inferma, al fine di matrimonio , ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione per qualsiasi condanna riportata e indipendentemente dalla qualità soggettiva della persona lesa ;
a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio ;
a qualsiasi pena detentiva , con due o più condanne, per i delitti di lesioni, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 583 se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo), e agli artt. 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare),572 (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli) e 643(circonvenzione di incapaci) c.p., in danno del coniuge o di un figlio (art. 3, n. 1 lett. d) legge n. 898/1970. Quando ricorrono queste ipotesi il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la sua inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare. Pur in presenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati sopra indicati la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa.

2) quando l’altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente dai delitti di incesto, violenza carnale, atti di libidine violenta, ratto al fine di libidine, ratto di persone minore degli anni quattordici o inferma al fine di matrimonio, induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione, di omicidio volontario del figlio o di tentato omicidio del coniuge o del figlio di cui alla lett. b) e c) del n. 1) dell’art. 3 legge 898/1970, e il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare (art. 3, n.2 lett. a) egge n. 898/1970);

3) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lett. b) (incesto, violenza carnale, atti di libidine violenta, ratto al fine di libidine, ratto di persone minore degli anni quattordici o inferma, al fine di matrimonio, induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione) e c) (di omicidio volontario del figlio o per tentato omicidio del coniuge o del figlio) del n. 1) dell’art. 3 legge 898/1970 si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi (art. 3, n.2, lett. c) legge n. 898/1970);

4) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo (art. 3, n. 2, lett. d) legge 8898/1970;

5) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi,ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970 (art. 3, n. 2, lett. b) legge 898/1970.

6) l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio (art. 3, n.2, lett. e) legge n. 898/1970);

7)il matrimonio non è stato consumato(art. 3, n.2, lett. f)legge n. 898/1970);

8) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164 (art. 3, n.2, lett. g) legge n. 898/1970).

Al di fuori dai casi sopra esposti l’ordinamento italiano prevede che per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o lo scioglimento del matrimonio è necessario prima la separazione legale.

 

Armando Cecatiello, Avvocato Milano e Roma.
Studio Legale Cecatiello, specializzato in diritto di famiglia, avvocato matrimonialista, avvocato divorzista, mantenimento/affidamento minori.