Immagini di Minori sui Social: Quali Limiti per i Genitori?
La pubblicazione di immagini e video di figli minorenni sui social network è un tema di grande attualità e delicatezza. La questione coinvolge il diritto alla privacy del minore, il consenso genitoriale e le possibili conseguenze legali in caso di violazione delle normative vigenti.
Serve il consenso di entrambi i genitori?
La regola generale stabilisce che nessuna immagine o video ritraente un minore può essere pubblicata sui social senza il consenso di entrambi i genitori. Questo principio si applica anche quando il bambino è ripreso di schiena o in modo parziale, se il contesto consente comunque la sua identificazione.
Se entrambi i genitori sono d’accordo, le immagini possono essere pubblicate senza necessità di consenso del minore, fino al compimento del quattordicesimo anno d’età.
La normativa di riferimento
Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che ha adeguato la normativa italiana al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), prevede che il trattamento dei dati personali (inclusa la pubblicazione di immagini) di un minore sopra i 14 anni richieda il suo consenso esplicito. Prima di tale età, il consenso deve essere prestato dai titolari della responsabilità genitoriale.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 96 della Legge sul Diritto d’Autore (Legge n. 633/1941), è vietata la diffusione dell’immagine di una persona senza il suo consenso, salvo alcune eccezioni di interesse pubblico.
Cosa fare in caso di disaccordo tra i genitori?
Se uno dei genitori è contrario alla pubblicazione, può richiedere la rimozione delle immagini già diffuse. In caso di mancata collaborazione, può rivolgersi al Giudice per ottenere un provvedimento di inibitoria e rimozione tramite:
• Ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
• Ricorso ai sensi dell’art. 473-bis.39 c.p.c., nell’ambito delle controversie tra genitori su questioni relative alla responsabilità genitoriale.
La Riforma Cartabia ha rafforzato il diritto del minore a essere ascoltato in questi procedimenti, se ha compiuto 12 annio, in caso di capacità di discernimento, anche prima.
Le possibili sanzioni
Qualora il genitore inadempiente continui a pubblicare immagini senza consenso, il giudice può imporre una multa per ogni violazione commessa, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c.
Inoltre, la recente Cassazione (ordinanza n. 23018 del 21 agosto 2024) ha ribadito che la tutela dell’immagine del minore è un interesse primario. In caso di pubblicazione illecita, il genitore contrario può chiedere il risarcimento del danno se dimostra una lesione concreta del diritto alla riservatezza del figlio.
Conclusioni
La condivisione di immagini di minori sui social network deve sempre avvenire nel rispetto delle normative vigenti e, soprattutto, nell’interesse del bambino. I genitori devono valutare con attenzione le conseguenze di tali pubblicazioni, evitando situazioni che potrebbero esporre il minore a rischi per la sua sicurezza e privacy.
Quando sorgono disaccordi, la strada migliore è sempre quella del dialogo e della mediazione, ma in caso di violazioni, il diritto offre strumenti di tutela efficaci per garantire il rispetto della volontà del genitore contrario e la protezione del minore.