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Il Legame Affettivo di Coppia e la sua Cessazione: Profili Giuridici e Rilevanza delle Obbligazioni Naturali

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Abstract

L’articolo analizza il recente orientamento della Corte di Cassazione in materia di obbligazioni naturali derivanti da una relazione di convivenza more uxorio. L’analisi si sofferma sulla qualificazione giuridica delle prestazioni di assistenza materiale e di contribuzione economica rese da un convivente nei confronti dell’altro, sia nel corso del rapporto che successivamente alla sua cessazione. La pronuncia in esame offre un contributo significativo nella riflessione sul pluralismo familiare e sulla tutela delle unioni di fatto, evidenziando il ruolo del vincolo solidaristico e affettivo anche nella fase post-relazionale.

1. Introduzione

Le unioni di fatto rappresentano un fenomeno sociale in costante evoluzione e trovano tutela nell’art. 2 Cost., che garantisce il diritto dell’individuo a formare relazioni affettive all’interno delle formazioni sociali. Tali rapporti, sebbene privi di vincoli giuridici formali, comportano spesso l’assunzione di obblighi morali e sociali reciproci, la cui rilevanza giuridica si manifesta anche dopo la cessazione della convivenza.

Il presente contributo analizza la recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass., sez. I, 2 gennaio 2025, n. 28), che ha affrontato la questione della natura giuridica delle attribuzioni economiche effettuate da un convivente in favore dell’altro, riconoscendo la possibilità che tali prestazioni configurino obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c.

2. Massima della decisione

Le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale, che trova tutela nell’art. 2 Cost., e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell’altro, i quali possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica, non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla sua cessazione. Tali prestazioni possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un’obbligazione naturale ai sensi dell’art. 2034 c.c., ove siano presenti gli ulteriori requisiti di proporzionalità, spontaneità e adeguatezza.

Il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto si inserisce in un contesto valoriale mutato, in cui la concezione pluralistica della famiglia assume un ruolo sempre più rilevante.

3. Il Caso di Specie

Nella fattispecie oggetto della pronuncia in commento, la cessazione di una lunga relazione di convivenza more uxorio ha comportato la necessità di qualificare le prestazioni economiche rese da un ex convivente in favore dell’altro, il quale versava in condizioni di difficoltà economica e di salute.

La convivente aveva continuato a garantire sostegno materiale all’ex partner, mettendogli a disposizione un’abitazione e provvedendo ai suoi bisogni primari. Successivamente, quando la convivente non era più in grado di sostenere l’onere economico, il figlio aveva assunto la responsabilità del mantenimento del padre, chiedendo successivamente il rimborso delle somme versate al fratello consanguineo.

La Corte di Appello di Milano aveva distinto tra le spese sostenute dalla madre e quelle versate dal figlio, riconoscendo l’irripetibilità delle prime in quanto riconducibili a un’obbligazione naturale e ammettendo invece il rimborso pro quota per le spese documentate dal figlio.

4. La Questione Giuridica

La Corte di Cassazione ha affrontato due questioni di rilievo:

Le unioni di fatto sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale assimilabili a quelli della famiglia fondata sul matrimonio?
Le attribuzioni economiche effettuate dopo la cessazione della convivenza possono configurarsi come obbligazioni naturali ai sensi dell’art. 2034 c.c.?
L’assenza di precedenti specifici nella giurisprudenza di legittimità ha reso necessario un approfondimento teorico e una ricostruzione sistematica del quadro normativo e valoriale di riferimento.

5. Le Soluzioni Giuridiche Adottate

La Cassazione ha ribadito che le unioni di fatto, pur non essendo regolate dalle norme sul matrimonio, presentano analogie significative con la famiglia legittima e sono permeate da doveri morali e sociali (Cass., sez. I, 13 giugno 2023, n. 16864).

Nel caso di specie, la Corte ha affermato che le contribuzioni economiche effettuate dalla convivente rientravano nell’alveo delle obbligazioni naturali, caratterizzate da:

Spontaneità dell’adempimento: l’ex convivente ha agito senza un vincolo giuridico formale.
Proporzionalità e adeguatezza: le somme versate erano in linea con le possibilità economiche della solvens e con le esigenze del beneficiario.
Contesto sociale e valoriale: la solidarietà tra ex conviventi risponde a un principio etico diffuso nella società contemporanea.
Tali principi trovano conferma nel consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il riferimento a esigenze solidaristiche non è sufficiente a integrare un’obbligazione naturale, se non sono rispettati i criteri di proporzionalità e adeguatezza (Cass., sez. III, 15 maggio 2009, n. 11330; Cass., sez. II, 30 settembre 2016, n. 19578).

Viceversa, laddove le attribuzioni eccedano tali limiti, si configurerebbe un ingiustificato arricchimento, con la possibilità di esperire il rimedio restitutorio (Cass., sez. III, 22 settembre 2015, n. 18632).

6. Conclusioni e Implicazioni Sistematiche

La pronuncia in commento rappresenta un ulteriore passo nel riconoscimento delle unioni di fatto come formazioni sociali meritevoli di tutela. Il vincolo solidaristico e affettivo che caratterizza la convivenza more uxorio non si estingue necessariamente con la fine della relazione, ma può tradursi in obblighi morali e sociali, rilevanti anche sul piano giuridico.

L’evoluzione giurisprudenziale mostra come il diritto di famiglia si stia progressivamente adattando alla molteplicità dei modelli familiari esistenti, superando la rigida distinzione tra famiglia matrimoniale e famiglia di fatto (Corte Cost., 25 luglio 2024, n. 148).

La questione delle obbligazioni naturali post-convivenza pone nuove sfide interpretative e applicative, che richiederanno ulteriori approfondimenti giurisprudenziali e dottrinali.